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Abolitio criminis

Omesso versamento IVA: niente reato sotto i 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta

I principi sanciti dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11368, 11370 del 2016.

Si segnalano due sentenze della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con le quali sono state annullate (cfr sentenze nn. 1368 e 1370) le sentenze che avevano condannato due imputati alla pena della reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 in relazione all'omesso versamento di Iva.

In particolari i due giudizi sono stati definiti con l'annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna con la formula «il fatto non sussiste» sulla base del nuovo testo del citato art. 10 ter a tenore del quale "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".

Sulla base della riportata norma novellata, a titolo esemplificativo nella sentenza n. 11368/2016 (udienza del 2.3.2016) la terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rilevato che l'art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158, entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter d.lgs. 74/2000, nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle condotte di omesso versamento dell'imposta per un ammontare superiore ad euro 250.000 per ciascun periodo di imposta.

Tale modifica, peraltro, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere antecedentemente. 

Conseguentemente, la sentenza impugnata - in cui l'ammontare non versato era pari ad euro 178.543,00, importo inferiore al limite di legge di cui sopra - è stata annullata senza rinvio con la formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del 05/11/2015, Vanni).

Fonte: Corte di Cassazione 

Enrico Michetti

La Direzione

(20 marzo 2016)

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