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Corte di cassazione

Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, anche con riferimento alle generalità dei fratelli biologici

Importante decisione che introduce l'obbligo dell'interpello ai fini dell'acquisizione del consenso.

Un cittadino italiano residente in Piemonte, adottato da neonato, adiva il Tribunale dei minorenni per conoscere le generalità di queste ultime, a loro volta adottate, all’epoca, ma da una famiglia diversa. Il Tribunale rigettava l’istanza e così pure faceva la Corte d'Appello di Torino, motivando nel senso che i commi 4 e 5 dell'art. 28 della L. n. 184 del 1983 indicano le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici e all'origine dell'adottato, mentre il comma sesto prevede l'ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all'identità dei genitori biologici, mentre nel caso  di specie è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle  biologiche che sono state adottate, ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle, tutelato addirittura mediante la previsione del reato (di cui all'art. 73 della stessa L. n. 184 del 1983).

Secondo i giudici di merito, allora, l'accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un'istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l'ascolto  finalizzato a verificare il consenso all'accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto  adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse.

L’uomo, allora, si rivolgeva alla Corte di cassazione assumendo che doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, meglio conosciuta come Convenzione di New York e poteva essere applicato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito. La riservatezza peraltro, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, può essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta.

I giudici di Piazza Cavour sono partiti da un punto fermo: il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un'espressione essenziale del diritto all'identità personale. Lo sviluppo equilibrato  della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto  attraverso la costruzione della propria identità esteriore (di cui il  nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali), e di quella interiore, la quale, può richiedere la  conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.

La Prima Sezione civile della Corte ha anche rammentato che, al fine di temperare l'assolutezza del divieto  di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nell'art. 28, comma 7 della L. n. 184 del 1983 rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012, affermando che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l'esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di  quella di altri Paesi, costituisce una violazione dell'art. 8 Cedu. Con la  norma contestata, lo Stato italiano ha infatti oltrepassato il margine di discrezionalità compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione.

Secondo la Corte di cassazione, peraltro, può ritenersi che la c.d. procedimentalizzazione del bilanciamento d'interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dall'art. 28, comma 7, della L. n. 184 del 1983, il corretto bilanciamento d'interessi tra l'adottato maggiore di età (che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità) ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori. I giudici hanno affermato a tal proposito che il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona adulta ultraventicinquenne, ha carattere potestativo, salva l'eccezione di cui al citato comma 7 dell'art. 28.

Tutto ciò premesso, la Corte ha allora scrutinato l'art. 28, comma 5, della legge più volte citata, il quale stabilisce, infatti, che “l’adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici". L'esame testuale della norma pone la questione, di natura interpretativa, relativa all'ampiezza delle informazioni cui può accedere l'adottato. La norma afferma che l'adottato, raggiunta l'età di 25 anni, può accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici: è dunque necessario stabilire se la formula legislativa possa esprimere un concetto unitario per il tramite di due termini coordinati ovvero se contenga, invece, due ambiti d'informazioni non necessariamente coincidenti. La prima opzione interpretativa, induce a ritenere che il riferimento normativo all'origine dell'adottato sia soltanto una specificazione dell'ambito delle informazioni che esso ha il diritto di conoscere, da limitarsi all'identità dei soli genitori biologici, ritenendo, di conseguenza, che questa ultima informazione sia idonea a soddisfare l'esigenza conoscitiva relativa alle origini. Nella seconda, invece, si ritiene che con la formula normativa sopra illustrata il legislatore abbia inteso non limitare esclusivamente all'identità dei genitori biologici il diritto dell'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età a conoscere le proprie origini ma estenderne il contenuto all'intero nucleo familiare originario, in particolare quando questa indagine sia necessaria per integrare il contenuto del diritto che si vuole esercitare. Il riferimento alle “origini”, congiunto con quello relativo all'identità dei genitori biologici, può implicare uno spettro più esteso d'informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell'identità personale.

Dopo ampia analisi la Corte, con la sentenza n. 6963 del 20 marzo 2018, cassando la decisione dei giudici di merito, ed offrendo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma in grado di poter valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare  nell'ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti  congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente  menzionati dalla norma, ha stabilito il seguente principio di diritto: “L'adottato ha diritto, nei casi di cui all'art. 28, comma 5, della L. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto”.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Rodolfo Murra

(25 marzo 2018)

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