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CORTE DI CASSAZIONE

Danno da fuga di animali: se ignoti tagliano la recinzione il proprietario ne risponde?

L'omessa vigilanza non può integrare un'ipotesi di caso fortuito.

Nell’ottobre 2010 un'autovettura impattava violentemente contro due cavalli che si trovavano liberi sulla carreggiata di una strada provinciale sprovvista di illuminazione artificiale. Conducente e proprietario del veicolo convenivano quindi in giudizio il proprietario degli animali, dopo averlo individuato e rintracciato, chiedendo il risarcimento dei rispettivi danni biologici e materiali.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

Il proprietario dei cavalli appellava la decisione, deducendo che il giudice di merito non aveva tenuto conto del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, costituito dalla circostanza che ignoti avevano tagliato la recinzione del ricovero dei cavalli, così consentendone la fuga.

La Corte d'appello rigettava l'impugnazione.

Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2052 e 2054 Cod. civ., nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. In sostanza, il ricorrente ha riproposto le doglianze già prospettate innanzi alla Corte d'appello, lamentando l'omessa valorizzazione della avvenuta manomissione, ad opera di ignoti, delle protezioni poste ai cancelli del recinto in cui erano custoditi i cavalli.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 3 maggio 2019 n. 11598, ha ritenuto inammissibile il ricorso osservando che le avverse censure si sostanziavano in una ricostruzione alternativa della vicenda in punto di fatto che, prescindendo del tutto dalle conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito, non si confrontava dialetticamente con le stesse.

I giudici di legittimità hanno osservato che il collegio d'appello ha rilevato, anzitutto, che la circostanza che ignoti avrebbero manomesso la recinzione dei cavalli, consentendone la fuga, non era provata, in quanto essa trovava riscontro solamente nella presentazione di una querela che non può essere ritenuta alla stregua di una prova dei fatti che in essa sono narrati. Con tale preliminare rilievo di carenza probatoria il ricorrente, come si è già detto, ha omesso totalmente di confrontarsi, dando per scontato che la propria versione dei fatti fosse invece suffragata da adeguata prova.

La Corte d'appello ha, inoltre, aggiunto che, quand'anche i fatti si fossero svolti davvero nel modo illustrato dal ricorrente, ciò non sarebbe valso ad escludere la sua responsabilità, non potendo configurare il caso fortuito un fatto sostanzialmente imputabile ad inadeguata vigilanza e controllo del proprietario degli animali sulla recinzione che li tratteneva, a maggior ragione considerando la situazione di pericolo generata dall'essere tale recinto immediatamente prospiciente la strada provinciale. Si tratta di un apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito, che non può essere censurato in sede di legittimità, a maggior ragione se tale censura si risolve nella generica affermazione della sufficiente diligenza del ricorrente.

Rodolfo Murra

(12 maggio 2019)

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