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Interferenze tra emittenti

Radio DeeJay vs Lattemiele, condannato il Ministero

Condannato il Ministero dello Sviluppo Economico per danno da ritardo.

E' giunta all'attenzione del Consiglio di Stato la vicenda, definita con la sentenza del 30.4.2014, che vede la società Elemedia, titolare di una concessione ministeriale per la diffusione radiofonica nazionale e proprietaria dell’emittente “Radio DeeJay”, di cui irradia il segnale nel bacino del Lazio e Umbria dall’impianto di Monte Cosce (RI) sulla frequenza di 90.100 MHz, si era rivolta al T.A.R. per il Lazio per impugnare il silenzio serbato dall’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico sulla sua richiesta, presentata il 20 aprile 2011, volta ad ottenere l’eliminazione delle interferenze subite dal suo impianto, determinate dal segnale di "Radio Lattemiele", di proprietà di Mediaradio S.r.l., irradiato da Monte Porzio Catone, autorizzato dall’Ispettorato Territoriale Lazio con provvedimento n. 22/2010/RPC del 22 maggio 2010, nonché per il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il T.A.R. per il Lazio, accoglieva il ricorso nella parte riguardante l’impugnazione del silenzio ed ordinava all’Amministrazione di provvedere sull’istanza della ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della decisione. La decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato.

L'Ispettorato Territoriale Lazio ha poi provveduto sulla richiesta di Elemedia, rigettando la denuncia di interferenza in base alla considerazione che l'impianto della ricorrente aveva già subito in passato l'interferenza da parte del segnale 90.100 MHz operante dalla località Monte Cavo e che il segnale 90.100 MHz (di Radio Lattemiele) irradiato da Monte Porzio Catone «non ingenera nuove interferenze ne aggrava quelle preesistenti rispetto a quando la frequenza 90.100 MHz era esercita da Radio Milano International».

La società Elemedia ha impugnato con un nuovo ricorso tale provvedimento davanti al T.A.R. per il Lazio, sostenendone l’illegittimità che veniva accolto.

L’Ispettorato Territoriale Lazio ha, quindi, riesaminato la questione, respingendo di nuovo la domanda di rimozione delle interferenze.

La questione giungeva innanzi al Consiglio di Stato che ha accolto l’appello principale proposto da Elemedia nella parte riguardante la richiesta di annullamento degli atti con i quali l’amministrazione intimata ha rifiutato di ordinare la rimozione delle interferenze denunciate.

L'interferenza oggetto della richiesta dell’appellante società Elemedia è determinata da un impianto che è stato attivato nel 2010 dalla società Mediaradio, utilizzato dall’emittente Radio Lattemiele, che trasmette sulla frequenza di 90.1000 MHz da Monte Porzio Catone.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, tale interferenza non può peraltro considerarsi derivante dalla prosecuzione di una preesistente attività (che aveva già determinato una conosciuta situazione interferenziale), ma costituisce l’effetto di una nuova attività, che ha prodotto una “nuova interferenza”.

Ciò sia perché l’interferenza era risultata del tutto assente nel periodo 2005/2010 (fra la data di cessazione dell’attività di Radio Milano International e la data di inizio delle trasmissioni di Radio Lattemiele, di proprietà di Mediaradio), sia perché le interferenze preesistenti al 2005 (anche se conosciute dalle parti) non erano state ritualmente accertate, sia perché tali ultime interferenze risultavano riconducibili ad un diverso impianto (di Radio Milano International) sito sul Monte Cavo; ed in proposito occorre ricordare che è tutelata l’emissione lecita di radio frequenze proveniente da un singolo impianto, come si ricava dall’art. 16 della legge n. 223 del 1990, che, al primo comma, subordina l’ottenimento della concessione per l’esercizio della radiodiffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica all’ottenimento della concessione “anche per l’installazione dei relativi impianti” e, al secondo comma, stabilisce che nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza e l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti impianti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4301).

In conseguenza, la sentenza e' stata riformata sul punto dal Consiglio di Stato che ha annullato gli atti impugnati in primo grado, con i quali l’Amministrazione intimata ha rifiutato di intervenire per la rimozione dell’interferenza denunciata.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Xonsiglio di Stato rileva come in relazione al risarcimento del danno, la perdita di ascolto posta a base della quantificazione del danno deve presuntivamente e ragionevolmente ritenersi inferiore (in una misura che si può quantificare nel 50%) rispetto a quanto ipotizzato nella perizia di parte ed il risarcimento stabilito in via equitativa può quindi ridursi ad € 15.000,00. Si deve poi ancora considerare, in relazione alla rappresentatività dei punti di misura indicati, l’inidoneità delle interferenze in essi rilevate a rappresentare uno stato interferenziale valido per le intere regioni Lazio ed Umbria.


In relazione a tale ulteriore circostanza il Collegio ha ulteriormente ridotto il risarcimento di un terzo ed essere quindi quantificato in € 10.500,00. Pure fondata ad avviso del Collegio si rivela l’obiezione secondo cui si deve tenere conto del carattere nazionale dell’emittente e della relativa raccolta pubblicitaria, sì che la riduzione della fascia d’ascolto posta a base della quantificazione del risarcimento non pare potersi tradurre in una eguale diminuzione della raccoltao. In conseguenza di ciò il Collegio ha operati l’ulteriore riduzione ad € 7.000,00 del risarcimento da disporsi in via equitativa.

 

Silvia Capovin

(2 maggio 2014)

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