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CORTE DEI CONTI

Il Fondo patrimoniale per blindare i beni dall'aggressione dei creditori...non sempre funziona

Un'assessore provinciale usa il fondo patrimoniale per eludere il risarcimento dei danni, ma la Corte dei Conti accoglie l'azione revocatoria della Procura.

L’assessore provinciale prima di essere processato per numerosi reati contro la pubblica amministrazione, metteva al sicuro i suoi beni costituendo un fondo patrimoniale. Qualche anno prima dell’inizio del processo,  la Guardia di Finanza aveva bussato alla porta del suo ufficio per alcune indagini, questo presumibilmente è stato il campanello d’allarme che lo spinse a costituire il fondo dal notaio.

Tutto sembrava andare secondo i piani! Passa qualche anno ed ecco, proprio come si aspettava arriva il giudizio penale, conclusosi con un patteggiamento. All’assessore veniva irrogata una pena detentiva di anni due e mesi otto di reclusione a causa della commissione di reati: falso ideologico, abuso d’ufficio,  rivelazione di segreti d’ufficio, turbativa d’asta,  truffa e  tentata violenza privata, “tutti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”, trattandosi di condotte “accomunate da un vincolo teleologico unico e comune”.

La Procura erariale – valutata la sentenza penale – proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’assessore e della moglie (insieme alla quale aveva costituito il fondo “incriminato”) affinché fosse dichiarato inefficace tale atto di disposizione del patrimonio.

La costituzione del fondo, infatti non era ispirata “dal genuino intento di fronteggiare i bisogni della famiglia” – afferma la Procura -  ma “costituiva un preordinato strumento di elusione del vincolo di garanzia patrimoniale gravante sui suoi beni rispetto ai crediti maturati e maturandi, a titolo risarcitorio, da parte della Provincia”.

A nulla sono valse le argomentazioni difensive dei convenuti sulla prescrizione dell’azione e sulla nullità della domanda per indeterminatezza.

“In materia di responsabilità contabile – affermano i giudici -  vi è una specifica regolamentazione della prescrizione, all'interno della quale la sospensione del termine prescrizionale opera proprio (e soltanto) in presenza di occultamento doloso del danno”, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di chiarire che “in ipotesi di fatti dannosi di origine dolosa l'occultamento doloso del danno deve ritenersi sussistente in re ipsa”, di talché “la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno erariale decorre dal momento della loro scoperta” (Corte dei Conti Sez. Puglia n. 205/2014). 

I giudici contabili hanno poi affermato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901. 

In particolare, affinché si integri il profilo oggettivo di tale azione  “non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo” (Sez. Bolzano n. 3/2008 cit.; recentior v. ancora Sez. II n. 13/2010: “è sufficiente, ai fini dell'esercizio di tale azione, che l'atto di disposizione renda incerta o semplicemente più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito”). 

In merito al presupposto della scientia damni, la Corte ha ritenuto che la prova di  “tale presupposto soggettivo può pacificamente essere fornita anche tramite presunzioni (v. recentior Sez. Lazio n. 235/2012, peraltro proprio con riguardo al conferimento di un immobile in un fondo patrimoniale), “appare non dirimente la circostanza che il negozio impugnato sia stato posto in essere alcuni anni prima della formale contestazione di parte del credito (avvenuta con il primo invito a dedurre d.d. 31/01/2014)”. 

A parer dei giudici contabili appare “plausibile che all’allora pubblico amministratore, a fronte delle stringenti indagini condotte dalla Guardia di Finanza, fosse del tutto chiaro, a maggior ragione in virtù della sua formazione giuridica e della sua già consolidata esperienza assessorile  che le azioni illecite commesse nel periodo aprile/maggio 2006 avrebbero potuto in futuro dar luogo ad una consistente richiesta risarcitoria”. 

L’assessore in definitiva aveva “la consapevolezza di determinare un pregiudizio della garanzia satisfattiva della Provincia” a cui aveva procurato un danno consistente. I giudici poi rincarano la dose affermando che “ sembra anzi verosimile opinare che proprio la disposta destinazione dei beni de quibus al fondo patrimoniale e la conseguente ritenuta sottrazione degli stessi a possibili pretese erariali abbia contribuito ad indurre” l’assessore a compiere, “nella ricordata ottica di unitarietà del disegno criminoso, le svariate azioni illecite (pure sanzionate dal Tribunale di Bolzano) successive alla data di costituzione del fondo medesimo”. 

Pertanto la Corte dei conti, sez. giurisd. di Bolzano, con la sentenza n. 8/2014 ha dichiarato inefficace il fondo patrimoniale, la Provincia potrà quindi vantare il suo credito. 

Gianmarco Sadutto

(4 ottobre 2014)

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