Tutela del terzo
Infortuni sul lavoro: la Cassazione allarga la tutela
La Suprema Corte rinforza la responsabilità del datore di lavoro nella sentenza n. 44793/2015.
La Suprema Corte di Cassazione (Sez. IV^, sentenza 18 giugno – 9 novembre 2015, n. 44793 - Presidente Romis – Relatore Izzo) e' tornata recentemente sui limiti della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni avvenuti negli ambienti di lavoro.
La decisione della Corte apre le maglie dele ipotesi di colpa, con notevoli possibilità di ricadute pratiche nelle attività delle diverse figure soggettive che compongono la pubblica amministrazione, innanzitutto, statuisce la Corte, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata.
Naturalmente cio' vale allorquando il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo con la conseguenza che è irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell'azienda nel cui perimetro è avvenuto il fatto.
Immaginiamo le ricadute pratiche del "decisum" sugli uffici della P.A. aperti al pubblico.
Nella medesima sentenza, la Suprema Corte sancisce un'altra massima interessante secondo la quale il rischio che la cautela intende presidiare può anche consistere nella negligenza altrui.
La decisione in commento ribadisce un orientamento gia' espresso in tema di lesioni e di omicidio colposi: perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale.
Tale legame non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme.
Esso ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c. p..
Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, c.p.., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro.
Tanto e' naturalmente sostenibile purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.
Fonte: Corte di Cassazione
Giovanni Tartaglia Polcini
(2 dicembre 2015)
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