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Giustizia

Cade un aereo: c'è anche la responsabilità per "spargimento di rifiuti"

I principi sanciti dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 11.12.2015, n. 5662

La vicenda giunta all'attenzione del Consiglio di Stato prende le mosse da un tragico evento del 1979.

Il 14 settembre 1979 il velivolo del tipo Dc9 precipita nel territorio comunale di Sarroch, area del Monte Conca d’Oru, mentre percorreva la rotta tra Alghero e Cagliari.

Con la sciagura che ha colpito un aereo passeggeri della Aero Trasporti Italiani s.p.a., (conosciuta come A.T.I.) incorporata 15 anni dopo nell’Alitalia Linee Aeree Italiane, resta aperto il problema dello spargimento di rottami, come le parti di fusoliera, di carrelli, di timoni di coda e di parti interne fintantoché - a distanza di 34 anni - nel luglio 2013 il Comune intima ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 ad Alitalia la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rottami.

Di qui il presente contenzioso nel quale Alitalia tenta inutilmente sia in primo grado che dinanzi al Consiglio di Stato di far annullare il provvedimento comunale.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 11 dicembre 2015 n. 5662 ha rigettato l'appello proposto da Alitalia richiamando ai fini dell'affermazione della responsabilità dell’Alitalia quale successore universale di A.T.I. l’art. 192 co. 4 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Tale norma stabilisce che “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Con ciò - il Collegio - sgombra il campo dal rilievo rappresentato da Alitalia, cui hanno fatto e fanno capo i rapporti giuridici attivi e passivi della Società incorporata, rapporti che in questo caso non attengono a sanzioni amministrative, le quali sono notoriamente intrasmissibili agli eredi, ma concernono la responsabilità conseguente ad un evidente danno ambientale causato dalla Società dante causa. Le sanzioni amministrative menzionate dal provvedimento amministrativo in origine impugnato concernono infatti la mancata ed attuale inesecuzione dell’ordinanza di rimozione dei rottami.

Ugualmente respinti dal Consiglio di Stato sono poi i motivi con cui Alitalia si duole, da un lato, dell’assenza di un accertamento della responsabilità in capo ai proprietari delle aree interessate dallo spargimento dei rottami e, dall’altro, dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai fini di provocare il contraddittorio tra le parti coinvolte.

Il comma 3 dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Sulla base di tale richiamo, il Supremo Consesso ha evidenziato che, nella vicenda in esame, non pare rilevare l’ampio dibattito giurisprudenziale (e dottrinale) riguardante le condizioni in presenza delle quali possa ritenersi sussistente la responsabilità anche del proprietario del terreno - che sorge esclusivamente in relazione ad un atteggiamento doloso o colposo - con particolare riguardo al suo comportamento meramente omissivo.

Dibattito che – quanto meno a livello extra penale – non appare ancora definitivamente assestato impingendo i temi generali della cd. causalità omissiva.

Ad avviso del Collegio, nel particolare caso in esame, rileva la peculiarità della vicenda, e soprattutto dell’evento, che fa ritenere insussistente il nesso causale tra la condotta del proprietario dei terreni sul quale il velivolo è precipitato (nella specie: il Comune) e il danno.

Infatti, il clamore del fatto, le modalità degli eventi e l’assoluta inevitabilità, esclude che i proprietari delle aree interessate potessero essere coinvolti nella responsabilità riguardante lo “spargimento dei rifiuti”; così come appare del tutto pleonastica la comunicazione di avvio del procedimento di rimozione onde attivare il contraddittorio tra le parti, visto che la responsabilità non poteva che risalire alla Società proprietaria dell’aeromobile.

Da ultimo, ugualmente inutile per Alitalia è stato l'argomento inerente la “vetustà” dei rifiuti, l’inerzia delle amministrazioni coinvolte ed il lungo tempo trascorso dai fatti, che avrebbero reso i rottami aerei res derelictae usucapite dai proprietari dei terreni.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, ha da sempre affermato che l’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente al pari dell’abuso edilizio, che perdura fino a che non ne siano rimosse le cause e i parametri ambientali non siano riportati entro i limiti normativamente accettabili; "da tale presupposto la giurisprudenza ha fatto derivare l’applicazione della legge ratione temporis vigente per far cessare i perduranti effetti della condotta omissiva ai fini della bonifica (nei casi citati l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997), anche indipendentemente dal momento in cui siano avvenuti i fatti origine dell’inquinamento".

Fonte: Consiglio di Stato

Enrico Michetti 

La Direzione

(13 dicembre 2015)

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