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Pratiche restrittive della concorrenza

E la nave va....

Annullate le sanzioni dell'AGCM alle compagnie di navigazione accusate di aver posto in essere una pratica concordata nell'aumentare i prezzi.

L’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea  vieta « (…) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: 

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; (…)». 

Sulla base di questo disposto tre compagnie di navigazione sono state ritenute colpevoli della violazione della norma per aver posto in essere un’intesa idonea ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di trasposto marittimo passeggeri, con o senza veicoli gommati al seguito, sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, consistente nella “pratica concordata” del parallelo aumento generalizzato e significativo dei prezzi per la stagione estiva 2011, che, secondo l’assunto dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (la quale aveva appunto irrogato sanzioni milionarie), non troverebbe giustificazioni alternative a quella della concertazione. 

Proposti separati ricorsi al TAR Lazio, questo li aveva accolti con due sentenze del 2014, avverso le quali l’AGCM era insorta con un ponderoso atto di appello.

In tema di iniziative volte a falsare la concorrenza, la giurisprudenza amministrativa ricorda che, mentre la fattispecie dell’accordo ricorre qualora le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo; la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza. 

I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei princìpi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato.

Pur non escludendo, la suddetta esigenza di autonomia, il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato.

L’intesa restrittiva della concorrenza mediante pratica concordata richiede comportamenti di più imprese, uniformi e paralleli, che costituiscano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali, sicché nella pratica concordata manca, o comunque non è rintracciabile da parte dell’investigatore, un accordo espresso, il che è agevolmente comprensibile, ove si consideri che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto.

La giurisprudenza, consapevole della rarità dell’acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

Posti queste premesse, il Consiglio di Stato, Sesta sezione, con sentenza n. 4123 del 4 settembre 2015, ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado che aveva disposto l’annullamento delle pesantissime sanzioni irrogate.

Il Supremo Consesso ha rilevato che, posto che il provvedimento sanzionatorio si basava, in ultima analisi, sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti – peraltro, connotato da un aumento non omogeneo dei prezzi da parte delle varie imprese – nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non fosse l’unica plausibile, e che l’Autorità appellante non è stata poi in grado di superare le spiegazioni alternative al riguardo avanzate dalle imprese originarie ricorrenti – i cui effetti sono, peraltro, da valutare non in modo atomistico, ma unitario e contestuale – poggiate su un’analisi economica che porta alla conclusione che i riscontrati aumenti tariffari siano riconducibili a scelte indipendenti ed autonome delle imprese di navigazione operanti sulle rotte in questione. 

Tre in buona sostanza le argomentazioni che hanno convinto il Consiglio di Stato a dar ragione alle imprese:

1) In primo luogo, l’estromissione di un’altra società dal novero degli operatori sanzionati è indice della contraddittorietà intrinseca dell’impugnato provvedimento sanzionatorio, trattandosi di impresa attiva sulla rotta Livorno-Olbia con una quota di mercato attorno al 50%, su uno dei mercati più rilevanti e remunerativi tra quelli oggetto di accertamento, la quale aveva praticato una politica tariffaria al rialzo in tutto assimilabile alle decisioni tariffarie messe in atto dagli operatori sanzionati, in misura persino maggiore, peraltro annunciando per prima l’aumento dei prezzi sul proprio sito internet;

2) In secondo luogo, si è ritenuto che l’aumento dei prezzi operato dalle varie compagnie sulle rotte in questione costituisse una risposta razionale ai sensibili aumenti del combustibile nel periodo 2009-2011. Infatti, nel menzionato periodo, i valori di riferimento dei principali tipi di carburante utilizzati nel trasporto marittimo (denominati bunker) hanno subito un aumento del 26-29% dal 2009 al 2010 e del 38-39% dal 2010 al 2011.

3) In terzo luogo, la sostanziale coincidenza cronologica dell’aumento dei prezzi operata dalle compagnie in questione per la stagione estiva 2011 può essere considerata una conseguenza diretta della grande trasparenza del mercato del settore in esame – connotata dalla circostanza, immanente alla natura dei servizi offerti, che i prezzi applicati dai vari operatori sono, pacificamente, conoscibili da chiunque in tempi reali, consentendone un monitoraggio costante –, e non può quindi ritenersi artificiale. Infatti, ogni produttore è libero di modificare come vuole i propri prezzi e può tener conto, a tal fine, del comportamento dei suoi concorrenti, munito di alto grado di prevedibilità in un mercato connotato da un elevato grado di trasparenza. 

Rodolfo Murra

(13 settembre 2015)

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