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Sostegno alle imprese

Pubblicato il Decreto per la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale

Il Provvedimento del Mise richiama l'art. 1, comma 845, della legg, n. 296/2006, che prevede specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 3 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, che si occupa di “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.

In premessa si richiama l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria.

Su questi presupposti, si sottolinea la decisione di istituire un apposito regime di aiuto volto a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

Il primo articolo si occupa delle “definizioni”, mentre l’articolo 2 tratta delle finalità dell’intervento e prevede che - al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale - il Decreto in esame istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di cui al successivo art. 3, comma 1.

L’articolo successivo si occupa di “Soggetti beneficiari e ambito di applicazione”, precisando, nel primo comma, che il regime di aiuto istituito dal presente decreto e' destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di societa';

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;

c) societa' cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Il comma 2 dell’art. 3 precisa che, ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilita' richieste dai decreti di cui all'art. 8, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) essere in regime di contabilita' ordinaria;

f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui all'art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacita' economico-finanziaria deve assegnare all'impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

Il terzo comma dell’art. 3 elenca , invece, i casi di esclusione, sottolineando che “non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II, del codice penale. L'esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Il quarto comma stabilisce che “non possono essere agevolate con il presente regime di aiuto le attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attivita' escluse dal campo di applicazione dei regolamenti de minimis.

Per saperne di più su programmi e spese ammissibili e sulle procedure:

vai al testo integrale del Decreto 3 luglio 2015

 

Moreno Morando

(27 settembre 2015)

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