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Corte di Cassazione

Stupefacenti: non basta coltivare cannabis per essere condannati

Ai fini della punibilità va accertato se la pianta ha un'effettiva ed attuale capacità drogante. La Sentenza della Suprema Corte n. 2618/2016.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2618 depositata il 21 gennaio 2016 ha affermato che, ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, va accertata l'offensività della condotta in concreto, che sussiste quando la pianta ha un’effettiva ed attuale capacità drogante.
 
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello, perché proceda ad una valutazione in concreto circa la effettiva capacità offensiva della condotta posta in essere dall'imputato, che quindi tenga conto del principio attivo ricavabile dalle piantine detenute. 
 
La Corte di Appello, infatti, aveva condannato l'imputato limitandosi a verificare che le piantine rinvenute nella disponibilità dell'imputato fossero effettivamente riconducibili alla specie botanica della cannabis indica, la cui coltivazione è vietata, in assenza di una specifica autorizzazione, pur riconoscendo che le piantine fossero "poco più che germogli", si è ritenuto che avessero comunque una "sicura capacità produttiva di principio attivo". A tal fine la Corte di Appllo aveva richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta di chi coltiva piante da cui è possibile estrarre sostanze stupefacenti è da ritenere "offensiva" in rapporto all'idoneità a produrre la sostanza stessa destinata al consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la semplice conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. (cfr., Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi; Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M.; Sez. 4, n. 44136 del 27/10/2015, Cinus). 
  
In sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che le piantine non fossero giunte a maturazione e che avessero un principio attivo bassissimo, sottolineando la natura di reato di pericolo presunto a consumazione anticipata del delitto in questione, che in quanto tale può ricomprendere anche le fasi antecedenti di semina e di messa a dimora delle piante. 
 
Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza del 21.1.2016 n. 2618 in esame, ha osservato che la lettura che la sentenza impugnata ha fatto delle disposizioni di legge e della stessa giurisprudenza di legittimità conduce ad un'applicazione eccessivamente anticipata della tutela penale.
 
Richiamando quindi i principi sanciti sia dalla Corte Costituzionale che dalle Sezioni Unite della Cassazione, il Supremo Consesso ha affermato che: ".. la condotta di coltivazione, per essere punita, deve essere in grado in concreto di mettere in pericolo la salute pubblica e ciò può accadere se la pianta ha una effettiva e attuale capacità drogante. Senza mettere in crisi l'affermazione secondo cui la coltivazione non debba essere ricollegata all'uso personale ed essere punita in ragione della obiettiva capacità di aumentare la disponibilità della droga e della sua ulteriore diffusione, deve escludersi che per la punibilità di tale condotta sia sufficiente la verifica che sia stata coltivata una pianta conforme al tipo botanico, in quanto va comunque accertata la sussistenza della offensività in concreto, nel senso che anche in presenza del perfezionamento dell'azione tipica, il giudice deve escludere la punibilità se la condotta è in concreto inoffensiva". 
 
Ad avviso della Cassazione ha, quindi, errato la Corte d'appello avendo omesso ogni valutazione in concreto sulla offensività della condotta oggetto di contestazione, "operando un giudizio sulla futura esistenza di principi attivi e, dunque, sulla capacità drogante della sostanza estraibile dalle piantine, pervenendo ad un accertamento ipotetico che fonda il riconoscimento della responsabilità penale con riferimento ad una condotta di coltivazione di cui non risulta dimostrata la capacità di mettere in pericolo il bene tutelato". 
 
 
Enrico Michetti

La Direzione

(14 febbraio 2016)

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