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Edilizia residenziale pubblica

Regolarizzare l'occupazione abusiva

I requisiti non possono essere gli stessi che riguardano l'assegnazione, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla normativa campana.

Un cittadino campano ricorreva in appello d’innanzi al Consiglio di Stato, Quinta Sezione, convenendo in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari nonché la 1^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi, per la riforma della sentenza n. 2480/2016 pronunziata dal T.A.R. Campania (Sezione di Salerno).

Il petitum del primo grado del giudizio si sostanziava nel parere negativo adottato dalla 1^ Commissione Provinciale dell’I.A.C.P. sull’istanza del cittadino stesso di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale della Campania n. 1/2012 per un alloggio detenuto sine titulo sito nel Comune di Salerno a causa del superamento del limite reddituale familiare, per l’anno 2012, previsto dalla legge regionale n. 18/1997 e, di conseguenza, l’I.A.C.P. con provvedimento dell’11 maggio 2016 respingeva la domanda e diffidava l’interessato al rilascio dell’immobile.

L’allora adito T.A.R. Campania respingeva il ricorso proposto fondando la propria decisione sull’assunto giuridico che per ciò che concerne la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, l’art. 33 comma 1, L. R. Campania n. 18/1997 richiedeva il possesso in capo agli occupanti dei requisiti prescritti dall’art. 2 della medesima legge, tra cui quello reddituale, non posseduto dal ricorrente.

Con l’appello in questione il soccombente in primo grado chiedeva ai Consiglieri di Palazzo Spada la riforma di tale provvedimento, sostenendo che lo scopo della legislazione in materia di regolarizzazione doveva, quanto ai requisiti, essere parificato nella sua interpretazione a quella in materia di assegnazione e ciò, a maggior ragione, tenuto conto che nel caso di specie, ai fini della decadenza dall’assegnazione (cui faceva rinvio la normativa in tema di regolarizzazione), era necessario che il limite reddituale fosse superato per due volte, cosa che non sussisteva nel caso di specie.

Prima di analizzare le motivazioni esposte dal supremo organo di giustizia amministrativa, appare qui necessario esaminare analiticamente la normativa disciplinante la materia oggetto della controversia e richiamata nelle memorie delle parti.

In particolare, l’art. 2 della già citata legge regionale n. 18/1997, e precisamente il comma 1 lettera g), statuisce che i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti: “reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94”.

L’art. 33 della medesima legge stabilisce ai primi due commi che: “Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della commissione id cui all’articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della presente legge. Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza”.

In ultimo l’articolo 21, stesso provvedimento normativo, dispone che: “L’assegnatario perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore, qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi il limite di reddito per la decadenza che è pari al limite di reddito previsto per l’assegnazione, aumentato del 75%”.

Ciò detto, con sentenza n. 4099 pubblicata il 4 luglio 2018, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto, basando la propria decisione proprio sul combinato disposto delle norme sopra riportate. Infatti, a parere della Sezione giudicante, “colui che chiede la regolarizzazione ed il suo nucleo familiare deve soddisfare il requisito reddituale prescritto dall’art. 2 comma 1 lett. g) […]. Il richiamo operato dalla norma sulla regolarizzazione al requisito reddituale per la decadenza (che si concretizza quando per due anni consecutivi si supera il limite reddituale) non può riguardare ragionevolmente, ad avviso della Sezione, anche la previsione del suo superamento per un biennio: tale previsione che ben si giustifica in quanto espressione di un principio di favor per colui che sia legittimo assegnatario di un alloggio pubblico, non trova invece alcuna giustificazione per il diverso caso della regolarizzazione di un’occupazione sine titulo o comunque abusiva, in cui non avrebbe alcun senso far riferimento ad un limite reddituale che per de anni consecutivi si mantenga al di sotto del limite di legge (previsione in evidente contrasto con la finalità di attribuire un alloggio a chi non ha i mezzi necessari per poterselo autonomamente procacciare)”.

In conclusione, la tesi dell’appellante circa l’illegittimità del provvedimento impugnato a cagione della mancata considerazione che la decadenza postuli che il limite reddituale debba ripetersi necessariamente per due anni consecutivi, non essendo sufficiente il superamento di quel limite per un solo anno, non può essere condivisa, essendone diverse sia la fattispecie che la ratio, l’una riguardante il successivo venir meno del requisito per l’assegnazione in capo a colui il quale aveva ottenuto legittimamente la concessione dell’alloggio di E.R.P., l’altra riguardante la sanatoria dell’occupazione irregolare, in cui il requisito reddituale ha, per così dire, natura istantanea.

 

Mattia Murra

(6 luglio 2018)

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