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Giustizia amministrativa

Abusi edilizi: il termine per bloccare la sanatoria del vicino

I principi sanciti dal TAR Basilicata, Sezione I, nella sentenza del 21 agosto 2015 n. 546.

La vicenda giunta all'attenzione del giudice amministrativo ruota attorno al rilascio di un permesso in costruire in sanatoria per un fabbrico autorizzato con licenza edilizia del lontano 1975 “per uso opificio per la produzione di prodotti lattiero caseari” nel quale venivano accertati i seguenti abusi edilizi: 1) piano seminterrato, destinato a garage; 2) ampliamento in larghezza dei due livelli e chiusura delle tettoie, con verande, costituite da muri su tre lati e da vetrata per l’altro lato, e destinazione ad abitazione di tali piani, comprese le aree inglobate dalle citate verande; 3) ampliamento del sottotetto e sua trasformazione da non praticabile ad abitabile.
 
Una storia come tante di litigi tra vicini che, in questo caso, vede la proprietaria dell’immobile frontistante a quello sopra descritto che tenta di opporsi - inutilmente - al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, per violazione della distanza minima tra le pareti finestrate di 10 metri. 
 
Un litigio trasformato in controversia giudiziaria quando la vicina chiedeva - ed otteneva dall'Ufficio Tecnico - l'accesso al permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 che impugnava innanzi al TAR.
 
Il TAR Basilicata, Sezione I, con la sentenza del 21 agosto 2015 n. 546 ha rigettato il ricorso perché tardivamente proposto.
 
La giurisprudenza amministrativa, infatti, è ormai consolidata nel ritenere che per la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni stabilito ai fini della impugnazione, risulta sufficiente la cognizione della esistenza di un provvedimento amministrativo e dei suoi elementi essenziali come l’Autorità emanante, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.
 
Il giudice amministrativo ha, quindi, fatto i dovuti conti e, calendario alla mano, ha evidenziato come la conoscenza da parte della vicina del permesso di costruire in sanatoria vi fosse già dalla prima istanza di accesso (risalente all’11.9.2014) con la conseguenza che l'impugnazione doveva essere effettuata entro il termine decadenziale del 14.11.2014, mentre il ricorso veniva notificato soltanto in data 22.5.2015. 

Da ultimo il Collegio non manca di rilevare come il ricorso risulterebbe irricevibile anche se il termine decadenziale di impugnazione volesse farsi decorrere dal 12.2.2015, cioè dalla data di ricezione della nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 5.2.2015, di autorizzazione all’accesso concernente il provvedimento impugnato, in quanto il 60° giorno in tale ipotesi sarebbe scaduto il 13.4.2015.

In buona sostanza, per evitare in futuro la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per decorso dei termini, ricordiamoci la frase del giorno pubblicata oggi sul QuotidianodellaPa.it di Tito Lucrezio Caro (Poeta e filosofo, c. 98 a.C. - c. 55 a.C.):

"Il tempo passato non può tornare indietro. Irrevocabilis aetas praeterita.

Enrico Michetti

La Direzione

(1 settembre 2015)

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