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Consiglio di Stato

Accessibili i documenti che condannano il Comune

Parita' di armi nel processo. Il diniego di ostensione diventa quasi una confessione. I principi sanciti nella sentenza del 23 marzo 2015.

Grosso errore quello di negare l'accesso ai documenti motivando tale diniego sulla circostanza che i documenti richiesti possono essere utilizzati contro l'Amministrazione in un processo e, quindi, si tratterebbe di un controllo indiretto sul materiale probatorio utilizzato dall’Amministrazione in una causa.
 
Per il Consiglio di Stato una tale affermazione è addirittura qualificabile quasi come una confessione dell'Amministrazione.
 
La vicenda 

Un’impresa formulava al Comune domanda di accesso agli atti amministrativi e ai documenti relativi a determinati contratti di appalto, specificamente indicati, a essa affidati ed eseguiti nel periodo dal 1979 al 1984.

Il Comune respingeva l’istanza, considerandola preordinata a effettuare un controllo indiretto sul materiale probatorio utilizzato dall’Amministrazione in una causa per risarcimento del danno instaurata contro l’impresa richiedente all’esito di un giudizio penale contro quest’ultima per i reati di turbativa d’asta, truffa e corruzione in relazione alle aggiudicazioni delle gare d’appalto per i lavori nel settore strade del Comune.

L’impresa impugnava l’atto di diniego, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Lombardia, sez. I, che  veniva accolto con sentenza 10 settembre 2014, n. 2336.

Il Tribunale regionale ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente in quanto correlata a un interesse sostanziale qualificato e differenziato, quale quello della difesa in giudizio del proprio diritto al pagamento di pretesi crediti residui. 

 

La decisione del Consiglio di Stato

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR e la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 marzo 2015 ha ritenuto determinante, ai fini del rigetto del gravame, la circostanza -evidenziata dal Comune e ripetuta anche nell’appello- che finalità dell’accesso sarebbe stata essenzialmente l’esigenza di acquisire elementi utilizzabili contro l’Amministrazione nella causa di risarcimento del danno.

In questi termini, ad avviso del Consiglio di Stato "l’affermazione è quasi confessoria".

Se l’accesso è almeno potenzialmente correlato alla posizione che l’impresa richiedente intende far valere in giudizio, l’art. 24, comma 7, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”) ne assicura l’integrale soddisfazione. 

"Il soggetto pubblico richiesto non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e quanto all’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato".

Il Comune, peraltro, è controparte dell’impresa in una lite, nell’economia della quale possono assumere rilievo gli atti richiesti. Dunque, precisa il Collegio, l’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la parità delle armi nel processo vale a rendere ancora più solida la pretesa della parte appellata.

Dalle considerazioni che precedono, discende che - come anticipato - l’appello del Comune è stato respinto.

Per acquisire gratuitamente il testo della sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministraiva.it

Enrico Michetti

La Direzione

(24 marzo 2015)

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