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Motivazione

Provvedimento amministrativo: l'atto richiamato per relationem non deve essere unito o riportato integralmente

I principi stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza del 20 marzo 2015. E' sufficiente che l'atto sia acquisibile utilizzando il procedimento di accesso ai documenti.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 20 marzo 2015, si è pronunciata sul caso portato alla sua attenzione da un ex dipendente delle Poste, già in servizio presso l’Ufficio corrispondenze e pacchi di Lucca, che nel 1987 era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria penale, per essersi attribuito un maggior numero di ore di lavoro straordinario e di indennità notturne, alterando i dati relativi al fine di ottenere un ingiusto profitto, quantificato all’epoca in lire 4.740.900.

Il Tribunale Penale di Lucca lo aveva condannato ex art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) alla pena di mesi 6 di reclusione. 

Successivamente si apriva nei suoi confronti un procedimento disciplinare a conclusione del quale, in data 20 agosto 1992, gli veniva notificato il provvedimento di licenziamento.

L’interessato decideva di ricorrere al TAR, contestando l’insufficienza della motivazione dell’atto impugnato; la presunta sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del comportamento e sostenendo che la sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata limitandosi ad applicare automaticamente le valutazioni a suo tempo fatte proprie dal giudice penale nella richiamata sentenza di condanna. In primo grado il Tribunale Amministrativo della Toscana, Sezione di Firenze, respingeva il ricorso, ritenendo insussistenti tutti i motivi di doglianza.

L’ex dipendente delle Poste decideva di ricorrere in appello al Consiglio di Stato, riproponendo i motivi già portati all’esame del primo giudice e lamentando, in particolare, che la deliberazione del consiglio di disciplina, che aveva determinato il suo licenziamento, non era stata messa a sua disposizione, pur rappresentando la parte sostanziale della motivazione, con grave pregiudizio del diritto di difesa.

Sottolineava, inoltre, che non essendo stata messa a disposizione nel processo di primo grado, il giudice non aveva avuto modo di esaminarla, pur argomentando con espresso riferimento al provvedimento di cui non vi era copia negli atti di causa.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello evidenziando come "il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l’interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi".

In altri termini, tale obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che esso sia allegato materialmente o riprodotto, dovendo piuttosto essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte.

In sostanza, nel caso in esame, la mancata allegazione della deliberazione non poteva essere assunta come un motivo di illegittimità del provvedimento di destituzione, considerato che l’interessato, all’epoca dei fatti ed a conclusione dell’iter disciplinare, aveva tutte le possibilità di acquisire l’atto, di cui conosceva gli esatti estremi, con gli ordinari mezzi di accesso apprestati dall’ordinamento. Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso.

Moreno Morando

(20 marzo 2015)

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