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Spese legali

Il Consiglio di Stato si esprime sulle tariffe forensi in materia penale

La corretta applicazione della voce “esame e studio” nella sentenza della Terza Sezine n. 1467 del 13.4.2016.

Il caso.

Il ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente della Polizia di Stato, subisce un processo penale per gravi imputazioni che si conclude con sentenza di assoluzione con formula piena. 

Dopo l’assoluzione chiede all’Amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese difensive relative al processo penale.

E sin qui nulla di particolare, il rimborso è previsto dalla legge (art. 18 del d.l. 25.3.1997, n. 67, convertito con legge 23.5.1997 n. 235).

La richiesta è però accolta relativamente all’an debeatur ma non sul quantum, che finisce prima dinnanzi al TAR (Campania) e poi al Consiglio di Stato. E’ in discussione la congruità del rimborso liquidato dall’Amministrazione, su parere dell’Avvocatura dello stato, con riferimento alle tariffe professionali approvate con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585.

In particolare, la questione risolta dal Consiglio di Stato – che conferma  sul punto il TAR e la tesi dell’Avvocatura -  è quella del criterio per il computo degli onorari dovuti per la voce “esame e studio” (voce 2 della tabella “tariffa penale” del d.m. n. 585/1994, del seguente tenore «L'onorario è dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od ad attività, da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria»). 

 Secondo il Consiglio di stato (Sez. III, sentenza 13 aprile 2016, n.1467) l’onorario  per “esame e studio” spetta ogni volta che venga compiuta una delle attività defensionali indicate dalla citata tabella (es.: partecipazione ad ogni udienza; redazione di istanze o memorie; etc:), con riferimento ogni volta all’esame ed allo studio della complessiva posizione dell’imputato, senza poter computare l’esame e lo studio di singoli atti o documenti acquisiti al fascicolo processuale.

 

Paolo Pittori

(19 aprile 2016)

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