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Corte di Cassazione

La c.d. fiscalizzazione dell'illecito edilizio non dà luogo ad una sanatoria

Le differenze tra l'art. 34 e l'art. 36 del T.U. dell'Edilizia in caso di sequestro penale dell'immobile abusivo.

Un abitante campano proponeva appello avverso il provvedimento del 2017 col quale il G.I.P. del locale Tribunale respingeva la sua istanza di dissequestro di un immobile già sottoposto a vincolo cautelare reale per difformità dal permesso di costruire e mancanza della prescritta autorizzazione sismica.

Il Tribunale rigettava l’appello e contro la decisione si proponeva ricorso per cassazione, lamentandosi che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto privi di efficacia sia il permesso di costruire a sanatoria rilasciato ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 e sia l'autorizzazione sismica in sanatoria, rilevando come il primo titolo abilitativo riguarderebbe esclusivamente la non conforme distanza dai confini e dai fabbricati vicini e che entrambi i titoli in sanatoria conseguiti costituirebbero fatti nuovi rilevanti ai fini della revoca del sequestro.

La Suprema Corte, Terza Sezione penale, con sentenza n. 28747 del 21 giugno 2018, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Va premesso che il Tribunale ha escluso ogni effetto sanante alla procedura di “fiscalizzazione” (avendo l’interessato provveduto a versare al Comune la somma richiestagli per non demolire le parti abusive dello stabile), rilevando come l'intervento edilizio dovesse essere unitariamente considerato e ricordando anche che l'unica sanatoria possibile è quella di cui all'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001.

I giudici di legittimità hanno stabilito che tale assunto è corretto.

La sanatoria disciplinata dagli articoli 36 e 45 del citato Testo Unico dell’edilizia (e, in precedenza, dagli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985) è destinata, in via generale, al recupero degli interventi abusivi previo accertamento della conformità degli stessi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché alla verifica della sussistenza di altri requisiti di legge, specificamente individuati.

La Corte ha ricordato che in base al menzionato articolo 36, la sanatoria può essere ottenuta quando l'opera eseguita in assenza del permesso sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati, tanto al momento della realizzazione dell'opera, quanto al momento della presentazione della domanda, che può avvenire fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e, comunque, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi - con adeguata motivazione - entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali la domanda si intende respinta.

L’istanza è subordinata, inoltre, al pagamento di una somma a titolo di oblazione, secondo le modalità descritte nello stesso articolo.

E’ vero che in base a quanto espressamente disposto dall'articolo 45, il rilascio della sanatoria “estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”, ma è altresì vero che sono esclusi, quindi, gli altri reati eventualmente concorrenti.

Inoltre, il rilascio del provvedimento di sanatoria consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.

Diversamente, l'art. 34 del D.P.R. 380 del 2001 si riferisce agli interventi ed alle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, che sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio e, decorso tale termine, sono rimossi o demoliti a cura del Comune ed a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 27 luglio 1978 n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Quindi, il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa a norma dell'art. 34, comma 2, citato, trova applicazione solo per le difformità parziali e, in ogni caso, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito ed, in particolare, non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.

I giudici di Piazza Cavour, allora, hanno ribadito che la disciplina prevista dall'art. 34, comma secondo, del più volte citato D.P.R. n. 380, vale a dire la cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.

Per approfondire vai al Massimario G.A.R.I.

 

Rodolfo Murra

(25 giugno 2018)

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