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Giustizia amministrativa

Grandi navi a Venezia: la sentenza del TAR che annulla lo stop

Possibili divieti solo a partire dalla effettiva disponibilità di vie alternative rispetto a quelle attualmente in uso. Necessaria una determinazione analitica dei rischi connessi al transito di tali imbarcazioni.

È stata depositata in data 9 gennaio 2015 la sentenza n. 9 della Prima Sezione del TAR Venezia che ha annullato l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia sulla limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT (per l’anno 2014); nonché il divieto per l’anno 2015 del transito nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 GT.

In particolare, il decreto interministeriale n. 79/2012 ha espressamente introdotto, nel novero dei provvedimenti finalizzati a proteggere la città e la laguna di Venezia dal traffico marittimo connesso al passaggio delle c.d. “grandi navi”, generiche misure di divieto di transito delle imbarcazioni oltre le 40.000 tonnellate. Misure, queste, da applicarsi a partire dalla effettiva disponibilità di vie alternative rispetto a quelle attualmente in uso, individuando correlativamente misure di mitigazione del rischio, specificatamente connesso al transito di tali imbarcazioni, quali, ad esempio, l’aumento della “distanza alla quale le stesse devono mantenersi l’una dall’altra qualora navighino nello stesso senso”.

Determinazioni quest’ultime da ritenersi pertanto operative interinalmente fino a quando le predette vie alternative, non si renderanno praticamente percorribili.

Nel caso di specie, precisa il giudice, l’ordinanza impugnata, andando a stabilire che il numero massimo di transiti nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco delle imbarcazioni oltre le 40.000 tonnellate non possa superare, per l’anno 2014, le 708 unità e vietando altresì per intero, per l’anno 2015, il passaggio di navi passeggeri di stazza lorda superiore alle 96.000 tonnellate, si pone in contrasto palese con tale dettato normativo, posto che ha immediatamente introdotto e messo a regime drastiche misure interdittive alla navigazione, senza attendere, come prescritto, la messa a disposizione di una via alternativa, quanto meno concretamente ipotizzata, da adibire al passaggio delle navi da crociera, successivamente individuata dalla Capitaneria di Porto nel canale Contorta Sant’Angelo, allo stato non navigabile per imbarcazioni di tal stazza e pertanto richiedente importanti interventi di adeguamento della sua attuale portata.

Tali interventi, peraltro, richiedono tempi di realizzazione superiori rispetto a quelli di operatività dei contestati divieti che hanno fatto riferimento agli anni 2014/2015.

"Da questo punto di vista, quindi, l’ordinanza in esame, ancorché emessa con l’intento di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 79/2012, deve ritenersi illegittima, essendo stata assunta in violazione dell’art. 3 del medesimo decreto, disciplinante il regime transitorio dei provvedimenti da adottare a tutela della città di Venezia e del circostante ambiente lagunare."

Aggiunge il TAR che dal tenore del provvedimento gravato, non sono evincibili le motivazioni e le risultanze istruttorie che hanno portato la Capitaneria di Porto di Venezia alla determinazione dei contestati divieti di transito per gli anni 2014/2015.

Tali illegittimità, sono peraltro tanto più evidenti con riferimento al primo dei divieti attestati, con il quale la Capitaneria di Porto ha stabilito che per l’anno 2014 il numero massimo di transiti nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco delle imbarcazioni di stazza superiore alle 40.000 tonnellate, non possa superare le 708 unità, non potendosi appurare come tale soglia possa determinare, come auspicato, un’adeguata, significativa riduzione dei rischi connessi al transito di tali imbarcazioni.Rischi, allo stato, neppure qualificabili in quanto non analiticamente determinati, ma unicamente presunti, senza alcuna puntuale individuazione o specifica disamina.

In considerazione delle rilevanti illegittimità riscontrate, i ricorsi sono stati accolti, ferma la possibilità delle "Amministrazioni coinvolte, in sede di riedizione dei poteri di propria competenza, la possibilità di disciplinare ex novo la fattispecie in esame, previo svolgimento di tutti i necessari adempimenti istruttori, onde pervenire ad una coerente e concreta analisi delle tipologie di rischi effettivamente connessi al passaggio delle navi oltre le 40.000 tonnellate."

Conclude il TAR affermando che "Potrà, conseguentemente, pervenirsi ad una più adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, e perciò alla ricerca di quegli interventi maggiormente idonei a scongiurare ogni prevedibile pericolo connesso alla navigazione, anche garantendo la doverosa, più ampia, tutela dell’ambiente lagunare, del patrimonio artistico e naturale della città di Venezia, salvaguardando altresì i rilevanti interessi collegati alla occupazione nel lavoro portuale ed all’indotto economico ad esso connesso, temi questi rimasti tuttora privi di adeguata considerazione nell’intera successione dei provvedimenti finora emanati".

Scarica la sentenza.

Enrico Michetti

La Direzione

(11 gennaio 2015)

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