Esposto anonimo
Vigile del Fuoco assente per malattia va in tour in Francia
Colpiscono sempre più nel segno le denuncie anonime dei cittadini, che aumentano di giorno in giorno. Tempi duri per i furbi.
Tutto inizia con un esposto anonimo inviato alla Procura Regionale della Corte dei Conti con il quale veniva denunciato un danno erariale causato da un vigile del fuoco per avere partecipato, mentre era assente dal servizio per malattia, ad una serie di sedute del Consiglio Comunale presso il quale lo stesso vigile ricopriva l’incarico di Consigliere Comunale nonché ad un viaggio in Francia diretto a celebrare il 45° anno di gemellaggio tra i Comuni.
La Procura ipotizza la dolosità nella condotta del vigile, contestandogli di aver fruito di ulteriori giorni d’assenza retribuita dal servizio, non per recuperare al meglio la forma fisica e poter riprendere a prestare l’attività lavorativa a favore della Pubblica Amministrazione, ma per fare un viaggio privato, lungo ed impegnativo, e per aver acquisito la certificazione sanitaria attraverso “una falsa rappresentazione dei fatti esposta al medico in sede di anamnesi",
Ci sarebbe una strumentalizzazione di “una patologia, in funzione di un prolungamento del periodo di malattia per beneficiare di giorni liberi dal servizio ed unirsi ad un viaggio all’estero effettuato da una rappresentanza del Comune...”. Il danno veniva quantificato dalla Procura attrice in € 3.000,00, corrispondente alle somme percepite dal vigile del Fuoco nel periodo di assenza dal servizio.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, con sentenza del 4 agosto ha condannato il Vigile del Fuoco precisando però che la vicenda, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, non verte sulla falsità dei certificati medici, redatti dal medico di base di prolungamento della malattia.
La condotta per il giudice contabile presenta una grave colpevolezza, conseguente alla elevata negligenza e imprudenza dimostrata nel decidere di affrontare da convalescente un viaggio di migliaia di chilometri, impegnativo per chiunque, tanto più per una persona non in perfetta forma fisica per aver subito un infortunio da pochi giorni.
Nel caso di infortunio sul lavoro, l’ordinamento prevede il diritto del dipendente infortunato di assentarsi legittimamente dal servizio e di percepire la retribuzione, pur senza prestare la corrispondente attività lavorativa. Tale diritto, però, comporta anche il dovere, da parte del dipendente assente giustificato dal servizio per malattia, di agevolare la guarigione e/o, comunque, di non porre in essere condotte, omissive o commissive, atte a rallentare il processo riabilitativo e la conseguente ripresa del lavoro attivo.
Nel caso del Vigile, precisa il Collegio, considerazioni di buon senso, prima ancora che di carattere medico-scientifico, avrebbero dovuto indurre il dipendente infortunato ad osservare maggiore cautela e prudenza e non certo a fare una "vacanza" all’estero. Si parla di “vacanza” in quanto il Vigile del Fuoco ha ammesso di aver partecipato al viaggio in Francia, non per ragioni istituzionali, in qualità di consigliere comunale del Comune bensì a titolo personale. Per il Collegio quindi, si tratta di attività ludica non necessaria e ciò costituisce un ulteriore elemento che contribuisce a connotare di gravità la condotta del convenuto, che ha procrastinato la ripresa del servizio, rallentando il percorso di recupero fisico, in assenza di una causa di giustificazione.
Un comportamento di tale tipo, comporta la trasformazione dell’assenza dal servizio da legittima ad illegittima e, pertanto, la percezione della retribuzione, da parte di un dipendente pubblico che ostacoli una piena ripresa della funzionalità fisica, costituisce una spesa dannosa per l’Amministrazione erogatrice.
Il Collegio, peraltro, ha ridotto la condanna ad euro 1.000,00 in quanto se da un punto di vista empirico e fattuale è logicamente sostenibile che il viaggio in Francia abbia aggravato o, comunque, non agevolato la guarigione, d’altro canto non è dimostrabile con certezza che tutti gli ulteriori quaranta giorni di assenza sono conseguenza della condotta avventata ed incauta del convenuto.
Enrico Michetti
La Direzione
(12 agosto 2014)
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